Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità italiana per la sicurezza alimentare. Finalità).

      1. È istituita l'Autorità italiana per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «Autorità».
      2. Al fine di garantire la vigilanza sulla sicurezza e sulla salubrità degli alimenti, nonché il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di produzione agro-alimentare, l'Autorità:

          a) ispira la propria azione nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare dell'Unione europea;

          b) assicura elevati livelli di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, attraverso una valutazione scientifica dei rischi sanitari connessi all'alimentazione umana e animale;

          c) svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di consulenza di carattere tecnico-scientifico in materia di alimentazione e di salute dei cittadini, nonché nei confronti dei processi di produzione, di immagazzinamento, di confezionamento e di distribuzione dei prodotti;

          d) vigila sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;

          e) realizza controlli volti alla valutazione delle caratteristiche nutrizionali e della salubrità degli alimenti tenendo anche in considerazione gli eventuali rischi derivanti dalla presenza di sostanze chimiche e biochimiche nei prodotti esaminati;

 

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          f) definisce gli standard operativi dei laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare, con particolare attenzione verso i metodi di analisi qualitativa e quantitativa della presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti, volti a evidenziare eventuali violazioni della normativa nazionale e comunitaria;

          g) raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

          h) svolge le proprie funzioni secondo modalità atte a farle assumere il ruolo di ente di riferimento in conseguenza della sua indipendenza, della qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e delle informazioni diffuse, abbia trasparenza delle sue procedure e dei metodi di funzionamento nonché della diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati;

          i) è aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati;

          l) mette in rete tutte le strutture nazionali esistenti che si occupano di materie attinenti alle sue finalità, ivi comprese le strutture che si occupano della valutazione, della gestione e della comunicazione del rischio alimentare;

          m) agisce in stretto coordinamento con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita del regolamento (CE) n. 178 del 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.